STATUTO

Art. 1 • Costituzione

È costituita una fondazione denominata: “FONDAZIONE IOLANDA FERRARA” con sede in Ventimiglia, via Roma 21.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere diFondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della “FONDAZIONE IOLANDA FERRARA” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. L’associazione utilizzerà e/o farà riferimento all’acronimo ONLUS in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, una volta ottenuta tale qualifica dall’autorità competente.

Art. 2 • Delegazioni ed Uffici

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Liguria onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 • Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e assistenza sanitaria; in particolare la Fondazione,operando ai sensi della vigente legislazione nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ha per scopo l’assistenza a persone che si trovano in situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla popolazione anziana, attraverso il prevalente svolgimento di:

a) servizi residenziali a ciclo continuativo e temporaneo;

b) consulenza ed assistenza a persone che assistono i propri parenti.

In particolare la Fondazione:

== assicura alle persone in condizioni di svantaggio a livello economico, fisico o psichico adeguati servizi di tipo domestico, assistenza sociale, infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico generica e specialistica, in rapporto con ilServizio Sanitario Nazionale, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto della normativa di riferimento;

== valorizza il mantenimento dell’integrazione sociale delle persone assistite perseguendo una costante apertura verso l’esterno, il notevole coinvolgimento degli anziani nella vita delle comunità territoriali dove hanno sede i servizi e l’uso pubblico delle strutture quali elementi per renderle vitali e dinamiche. La Fondazione partecipa, anche con autonome proposte, alla programmazione sociale e socio sanitaria; utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Art. 4 • Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare occasionalmente manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) promuovere attività di informazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la situazione sociale e prevenire qualsiasi tipo di discriminazione in considerazione dell’età;

g) la Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere le attività idonee e strettamente connesse al loro perseguimento, come definite dallo statuto;

h) la Fondazione può svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, di natura accessoria o complementare. Può inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento degli obiettivi di economicità e di efficienza, nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, gli atti e negozi, anche di diritto privato funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati nei limiti di quanto disposto sul punto dal D.Lgs. 460/1997.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 • Vigilanza

L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 • Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 • Fondo di dotazione patrimoniale e Fondo di gestione

E’ costituito, a garanzia dei terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale, nella misura minima di euro 55.000 (euro cinquantacinquemila) in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente al 30% (trenta per cento) costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;

da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 • Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’articolo 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 • Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori Promotori;

Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

Art. 10 • Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i sottoscrittori dell’atto costitutivo della presente Fondazione, che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 11 • Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche,pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 • Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

Art. 13 • Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14 • Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l’esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– inadempimento all’impegno assunto di effettuare prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15 • Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Direttore Generale;

il Comitato Scientifico, ove nominato;

l’Organo di Revisione dei Conti.

Art. 16 • Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di otto.

La sua composizione sarà la seguente:

a) fino a quattro membri scelti e nominati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza; b) fino a quattro membri nominati dai componenti di cui alla superiore lettera a), che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed all’apporto concretamente fornito alla gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca per giusta causa o giustificato motivo da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso di cui alla superiore lettera b), nell’ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine dell’organo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1) approvare il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso;

2) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;

4) individuare le aree di attività della Fondazione;

5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico, e l’Organo di Revisione dei Conti;

7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

8) nominare, ove opportuno, i componenti del Comitato Scientifico;

9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto; 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni.

Art. 17 • Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri eletti tra i Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

Art. 18 • Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti,Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19 • Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 • Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione ed è organo consultivo della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili; l’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 21 • Revisione dei Conti

Il Revisore dei Conti – o il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri – è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L’organo di Revisione dei Conti resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 22 • Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Fondazione.

Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di novanta giorni dall’accettazione dell’incarico; l’arbitro deciderà senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio e secondo equità. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.

Art. 23 • Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione, previo parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 24 • Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 25 • Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno eventualmente successivamente integrati, ove necessario.

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